Ai sensi dell’art. 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (agg. alla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e al decreto-legge del 4 ottobre 2012), le Amministrazioni sono obbligate a garantire la costante operatività dei propri sistemi informativi, a salvaguardia della regolare fruibilità dei dati e dei servizi per cittadini e imprese. In particolare, per predisporsi ai potenziali fermi dei servizi istituzionali dovuti a inconvenienti tecnici o anche ad attacchi malevoli e alle relative conseguenze legali (ex art. 17 L.241/90 e s.m.i.).
Supporto nella stesura dello Studio di Fattibilità Tecnica – SFT (comma 4), sul quale vige il parere obbligatorio dell’Agenzia per l’Italia Digitale e per la predisposizione del Piano di Continuità Operativa (comma 3, punto a), inclusivo del Piano di Disaster Recovery (comma 3, punto b) e adozione di misure tecniche e organizzative per far fronte agli eventi critici